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Normativa2020-01-14T18:03:25+00:00

Informazioni sulle Normative di Project Financing?

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Nozioni di Base sulla Finanza di Progetto

Il project financing (finanza di progetto) o è un’operazione economico-finanziaria che consente la realizzazione di infrastrutture di pubblica utilità, attraverso l’impiego di capitali privati. La caratteristica principale è la capacità dell’infrastruttura finanziata di autofinanziarsi, cioè di produrre, tramite la gestione affidata al soggetto privato, flussi di cassa di segno positivo, che garantiscono un’adeguata remunerazione del capitale investito dai finanziatori, indipendentemente da garanzie di carattere reale sui cespiti. L’operazione di investimento, una volta realizzata, deve essere in grado di generare, attraverso la sua gestione, un flusso in entrata sufficiente a ripagare il capitale privato. Tuttavia, il finanziamento dell’opera pubblica può avvenire in tutto o in parte con le risorse private, ciò dipende dalla tipologia di opera che si va a realizzare. Al riguardo, si distinguono:

1) Opere “Calde” (ossia in grado di generare flussi di cassa positivi adeguati, tali da ripagare il capitale privato investito);

2) Opere “Fredde” (ossia non in grado di generare entrate economiche e quindi occorrono risorse pubbliche per realizzarle);

3) Opere “Tiepide” (ossia in grado di generare entrate economiche ma insufficienti a remunerare il capitale investito dal privato e, pertanto, occorre un contributo pubblico).

La normativa permette l’avvio di un’operazione di project financing sia su iniziativa della pubblica amministrazione, per interventi previsti nella propria programmazione, sia su iniziativa di un operatore economico, per interventi non previsti  nella programmazione dell’Ente pubblico. Infatti, l’art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016, consente ad un operatore economico di presentare una proposta di progettazione, di costruzione e di gestione di un’opera pubblica e/o di servizi relativi allo stesso, non previste nella programmazione dell’ente medesimo.

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Procedura su iniziativa di Operatore Economico

Di seguito le principali fasi della procedura di project financing (di cui all’art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016) su iniziativa del soggetto privato per la realizzazione di opere non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione.

Gli operatori economici presentano alle amministrazioni aggiudicatrici:

La proposta di intervento in project financing contenente: 1) un progetto di fattibilità; 2) una bozza di convenzione; 3) il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9 dell’art. 183 D.Lgs. n. 50/2016; 4) la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

L’amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine l’amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente. Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, è inserito negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità previste per l’approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato.

Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente. Nel bando l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono presentare un’offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto di fattibilità.

Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9 dell’art. 183 D.Lgs. 50/2016. Se il promotore esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione dell’offerta nei limiti di cui sopra. L’articolo di riferimento è il 183 del D.Lgs. n. 50/2016.

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